Dal 1° luglio 2019 entreranno in vigore le modifiche definite dal Decreto Legislativo n. 119/2018 che introduce alcune significative novità in tema fatturazione elettronica, relativamente alla fine del periodo senza sanzioni per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale e ai tempi di emissione della fattura immediata.
Fattura immediata: dal 1° luglio 2019, dieci giorni per l’emissione
A partire dal 1° luglio 2019 cambiano i tempi di emissione per le fatture immediate, siano esse elettroniche o cartacee. Stante le modifiche apportare dal DL 119/2018 (art.11) all’art. 21 comma 4 del DPR 633/1972, gli operatori potranno infatti usufruire di un tempo massimo di 10 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni per l’invio delle proprie fatture immediate.
Qualora si decida di avvalersi di questa facoltà, invece che emettere il documento il giorno stesso della cessione del bene e/o pagamento del corrispettivo, in fattura bisognerà indicare necessariamente la data di effettuazione dell’operazione, che si differenzierà così dalla data di emissione.
Per le fatture elettroniche la data di emissione sarà certificata dalla corretta trasmissione tramite SdI mentre sulla fattura cartacea dovrà essere esplicitamente dichiarata
Fattura differita: ecco le nuove regole da luglio
La Circolare 14/E ha, di fatto, modificato le regole di emissione anche per le fatture differite. La modifica non riguarda i tempi di emissione, che prevedono tuttora la possibilità di generare e contestualmente tramettere un unico documento contenente il dettaglio delle operazioni entro il 15° giorno del mese successivo alla data della prestazione, ma la data della fattura.
Anche per le differite, difatti, è obbligatorio inserire la data della prestazione, dato che il momento di emissione è ovviamente diverso.
Le indicazioni prevedono quindi che il campo “data” dell’XML fattura debba, ad esempio, essere valorizzato con la data dell’ultimo DDT a cui la fattura differita fa riferimento. La data di emissione coinciderà quindi con il momento di trasmissione al Sistema di Interscambio.
È utile ricordare, per maggiore chiarezza, che nel caso della fattura elettronica l’emissione avviene solo nel momento in cui il file fattura XML è inviato al Sistema di Interscambio e questo restituisce unaRicevuta di Consegna – RC o una Ricevuta di impossibilità di recapito – MC.
1° luglio 2019, fine del periodo senza sanzioni
A cambiare sarà anche la disciplina sanzionatoria per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale. Infatti, dal 1° luglio 2019 coinciderà con la fine del semestre senza sanzioni decretato dal sopracitato DL 119/2018 che, con l’articolo 10, esentava gli operatori da possibili sanzioni in caso di emissione tardiva del documento fiscale o, in caso di liquidazione al periodo successivo, di una riduzione dell’80% dell’ammontare della sanzione. Le sanzioni previste si rifanno all’articolo 6 del D.lgs 471/1997.
Si ricorda che il periodo senza sanzioni per i contribuenti con liquidazione IVA mensile, invece, durerà fino al 30 settembre 2019.
N. C. – Ufficio Stampa – Conflavoro PMI Prato