La certificazione dei contratti di lavoro e di appalto è stata introdotta dal d.lgs. n. 276/2003, nota come Legge Biagi, con l’obiettivo di dare certezza alle parti del rapporto contrattuale e di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti stessi.
La certificazione può intervenire al momento della stipulazione del contratto, ma anche durante lo svolgimento dello stesso.
La nostra commissione di certificazione ha il potere di svolgere:
Gli effetti del provvedimento di certificazione permangono, anche nei confronti dei terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, un eventuale ricorso giurisdizionale.
Nei confronti dell’atto di certificazione, sia le parti che i terzi che ne abbiano interesse possono proporre ricorso giurisdizionale soltanto per vizi del consenso, per erronea qualificazione del rapporto o per difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.
Il ricorso al giudice ordinario deve obbligatoriamente essere preceduto da un tentativo di conciliazione da svolgersi avanti alla commissione che ha certificato l’atto.
Cos’è la certificazione?
E’ uno strumento amministrativo introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 75 del D.Lgs. n. 276/03 (Legge Biagi) finalizzato alla riduzione del contenzioso giudiziale.
Perché richiedere la certificazione di un contratto di appalto?
In caso di contenzioso può essere utile il provvedimento di certificazione?
Sì, in quanto facilita la decisione del giudice che, tra l'altro, nella qualificazione del contratto e nell'interpretazione delle relative clausole non può discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione (art. 30, comma 2, l. n. 183/2010).
Quali sono i rapporti che possono essere certificati?
Il testo originario prevedeva esclusivamente la certificazione del lavoro intermittente, del lavoro ripartito, del rapporto di lavoro a tempo parziale, del lavoro a progetto, dell’associazione in partecipazione, dei rapporti disciplinati dal regolamento delle società cooperative (art. 83) e l’appalto genuino (art. 84). Successivamente con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 251/04 la procedura di certificazione è stata estesa a tutti i contratti di lavoro.
Quale è l’efficacia giuridica della certificazione?
Essa ha “piena forza di legge“ (art. 5, lettera a, legge n. 30/2003) e dispiega i propri effetti verso i terzi (enti previdenziali compresi) fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili. Di fatto, per i rapporti certificati, si ha la c.d. inversione dell’onere della prova: spetta quindi ai terzi (e fra questi anche agli organi di vigilanza) dimostrare eventualmente in giudizio che tale rapporto di lavoro è difforme dal testo certificato.
Può essere impugnata l’efficacia?
Sì, da ciascuna parte o dai terzi nella cui sfera giuridica abbia prodotto effetti, con ricorso al Tribunale in funzione di giudice del lavoro.
Quali sono gli organi di certificazione?
L’art. 76 li individua in Commissioni istituite presso gli Enti bilaterali, le Direzioni provinciali del Lavoro, le Province e le Università.
Come funziona la certificazione?
Le modalità di funzionamento delle commissioni di certificazione presso gli uffici periferici del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sono state stabilite dal Decreto del 21 luglio 2004 dello stesso Ministero del Lavoro.
Come inizia la procedura?
Essa presuppone la presentazione di un’istanza volontaria sottoscritta e presentata dalle parti contraenti ad uno degli organismi di certificazione preposti.
Quali regole sono tenuti a seguire gli organi di certificazione?
Le Commissioni di certificazione sono tenute ad operare (oltre che ovviamente sulla base delle vigenti norme di legge) nell’osservanza di appositi regolamenti interni che le Commissioni stesse sono autorizzate ad approvare.
Entro che termine l’organismo di certificazione è tenuto a decidere?
Entro 30 giorni dall’istanza.
Quale è l’iter procedimentale?
Anche se la certificazione è chiesta agli altri organismi l’inizio va comunicato alla Direzione provinciale del lavoro che, sia per le sue richieste che per quelle avanzate agli altri Enti, deve notificare l’istanza a tutte le autorità pubbliche (INPS, INAIL; ENPALS, ecc.) nei confronti delle quali l’atto certificativo è destinato a produrre effetti. Questi Istituti devono produrre le loro osservazioni.
Come deve essere l’atto di certificazione?
Motivato e contenere il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere, oltre agli effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali.
E’ possibile il ricorso al TAR?
Sì, entro 60 giorni. Difatti il comma 5, dello stesso art. 80, del D.Lgs. n. 276/03 prevede espressamente tale possibilità in questi due casi: per violazione del procedimento o per eccesso di potere.
Si fa presente che il ricorso giurisdizionale al TAR è esperibile anche nel caso in cui la certificazione sia avvenuta presso l’Ente bilaterale (soggetto privato), atteso che il provvedimento emanato da tale organo può essere considerato come proveniente da un “incaricato di pubblico servizio”.
E’ possibile il ricorso al Presidente della Repubblica?
Sì ritiene di si, anche se l’art. 80 del D.Lgs. n.276/03 non ne fa espressa menzione. Secondo i principi generali resta ovviamente inteso che tale ricorso è alternativo al ricorso giurisdizionale.
E’ possibile il ricorso al Tribunale in funzione di giudice del lavoro?
Sì, per vizio di consenso, per erronea qualificazione del rapporto o difformità del programma effettivo rispetto a quello certificato.
E’ esperibile il tentativo di conciliazione?
Si. Chiunque intenda presentare ricorso giurisdizionale contro la certificazione deve preventivamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha adottato l'atto stesso per espletare un tentativo di conciliazione; il relativo accordo, in caso di soluzione positiva, gode della inoppugnabilità, trovando applicazione la procedura prevista dall’art. 410 cpc.
Gli atti certificati vanno conservati?
Sì, presso l’Ente certificatore fino ai 5 anni successivi alla scadenza del contratto.
Possono essere inviati, a richiesta, ai centri per l’impiego ed agli Istituti previdenziali ai fini della documentazione dell’occupazione lavorativa?
Sì.
Fino a quando dura l’efficacia della certificazione?
Fino alla eventuale sentenza di merito, fatti salvi i provvedimenti cautelari.
Se la qualificazione del rapporto è stata erronea quali sono le conseguenze giudiziali?
L’accertamento giudiziale ha efficacia dal momento della conclusione dell’accordo contrattuale.
Se è stata accertata la difformità tra programma concordato ed effettiva realizzazione, quali sono le conseguenze?
La sentenza ha effetto dal momento in cui è stata accertata la difformità.
Come è valutato dal giudice il comportamento tenuto dalle parti in sede di certificazione?
Esso può essere valutato ai fini della liquidazione delle spese di giudizio alla luce delle previsioni contenute negli articoli 92 (condanna alla spese per singoli atti e compensazione delle spese) e 96 (responsabilità aggravata) c.p.c.
E’ vero che gli organi certificatori possono svolgere attività di consulenza ed assistenza alle parti?
Sì, l’art. 81 affida alle Commissioni di certificazione funzioni di consulenza ed assistenza, sia in relazione alla stipula del contratto di lavoro, che del programma negoziale che delle modifiche al programma stesso, anche in relazione alla disponibilità dei diritti ed alla esatta qualificazione del rapporto.
La procedura di certificazione può riguardare anche il regolamento delle cooperative?
Sì (art. 83).
E’ possibile certificare l’appalto?
Sì (art. 84), sia prima che inizi che durante il suo svolgimento.
Quali saranno i criteri della certificazione?
Quelli individuati dal c.d. “codice di buone pratiche”, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, contenente indici presuntivi in materia di interposizione illecita e di appalto genuino i quali terranno conto della rigorosa verifica della reale organizzazione e dell’assunzione del rischio tipico d’impresa da parte dell’appaltatore.
Cos’altro può costituire oggetto di certificazione?
Relativamente ai precedenti contratti di co.co.co. che vengono ricondotti a un progetto, programma di lavoro o fase di esso (attuali contratti di co.co.pro.), i diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro e divenire così inoppugnabili (art. 68, D.Lgs. n. 276/03).
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