EMERGENZA CoronaVirus Informativa per Datori di Lavoro

L’obiettivo del presente documento, prioritariamente destinato a tutti i datori di lavoro ed a tutti i soggetti aventi ruoli di responsabilità in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con finalità di fornire indicazioni operative, da attuare nel rispetto del principio della precauzione, stabilendo idonee misure di prevenzione con conseguente aumento dei livelli di sicurezza per la salute nei luoghi di lavoro e, contrastare l’epidemia di COVID-19.

  1. Considerata l’evoluzione dello scenario epidemiologico;
  2. il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia di COVID-19;
  3. l’incremento del numero di casi su tutto il territorio Nazionale;
  4. le responsabilità in materia di gestione del rischio biologico assegnate dalla normativa vigente (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) ai soggetti aziendali incaricati, a qualsiasi titolo, della predisposizione e dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione;

nasce la necessità di fornire indicazioni operative utilizzabili anche a titolo di specifica informativa, per l’adozione  negli ambienti di lavoro, di misure appropriate e uniformi,  finalizzate al contrasto e al contenimento di casi di COVID-19, nelle more dell’emanazione di eventuali indirizzi nazionali, che necessariamente prevarranno sulle indicazioni del presente documento, nella piena consapevolezza che la tutela della salute pubblica richiede un orientamento unico anche a livello privato e non può essere differenziato tra i diversi ambiti locali e lavorativi.

INDICAZIONI PER:  DATORE DI LAVORO, DIRIGENTI  E  COLLABORATORI

Si riportano alcune indicazioni di natura operativa, eventualmente adattabili in considerazione del contesto specifico e delle esigenze delle singole realtà produttive.

  • La diffusione dell’infezione rappresenta una questione di salute pubblica, pertanto la gestione delle misure preventive e protettive deve necessariamente seguire i provvedimenti speciali adottati dalle istituzioni competenti in conformità dell’evoluzione dello scenario epidemiologico. In ragione di tale esigenza di tutela della salute pubblica, il Datore di Lavoro deve collaborare facendo rispettare i provvedimenti delle istituzioni competenti al fine di favorire il contenimento epidemiologico. In tal senso, anche la semplice diffusione interna delle informazioni. costituisce uno strumento utile al contrasto dell’epidemia.
  • Al fine di limitare i contatti tra le persone, riducendo le occasioni di aggregazione, si riportano alcune misure ritenute appropriate, da adottare qualora possibile anche dal punto di vista organizzativo ed economico (sono altresì possibili soluzioni alternative di pari efficacia):
    • favorire la modalità del lavoro a distanza (cosiddetto “lavoro agile” o “smart working”);
    • evitare incontri collettivi in situazioni di affollamento in ambienti chiusi (es. congressi, convegni), privilegiando soluzioni di comunicazione a distanza;
    • privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto, o in alternativa dare disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione tra i presenti);
    • regolamentare l’accesso agli spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori), programmando il numero di accessi contemporanei o dando disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione tra i presenti).
  • Inoltre, si ritiene necessario che il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, disponga misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, sia a tutela dei lavoratori, sia degli utenti esterni (anche occasionali), quali:
    • evitare contatti stretti  con soggetti che presentano sintomi respiratori senza adottare opportune precauzioni;
    • sensibilizzare al rispetto delle corrette indicazioni per l’igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie, mettendo altresì a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
    • disporre di una adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate da lavoratori e utenti esterni.
  • Per la pulizia di ambienti non sanitari (es. postazioni di lavoro, uffici, mezzi di trasporto) dove abbiano soggiornato casi di COVID-19, applicare le misure di seguito riportate:

a causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati, devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio (candeggina) 0.1% dopo pulizia. Per le superfici che potrebbero danneggiarsi con l’uso  dell’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale provvisto di DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto; quelli riutilizzabili vanno invece sanificati.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

  • Si riportano di seguito alcuni scenari plausibili, corredati dalle indicazioni operative ritenute appropriate per una loro corretta gestione:

§  Lavoratore, anche asintomatico, che non rispettando il divieto di allontanamento da uno dei Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio si presenta al lavoro:

non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere a casa, dandone contestuale informazione alle autorità competenti.

§  Lavoratore con sintomatologia respiratoria, anche lieve, o lavoratore asintomatico che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto  con un caso di COVID-19 che si presenta al lavoro:

non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere a casa (evitando l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici) e di contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale, anche ai fini della certificazione dello stato di malattia; finché il soggetto permane all’interno dell’azienda, si deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori).

§  Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l’attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria):

gli addetti al primo soccorso aziendale, ad integrazione di quanto già stabilito nei piani di emergenza aziendali, dovranno indossare e far indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi, una  mascherina chirurgica, far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti e contattare il 118.

§  Lavoratore in procinto di recarsi all’estero in trasferta lavorativa:

disporre che il Servizio di Prevenzione e Protezione acquisisca le informazioni più aggiornate sulle aree di diffusione dell’infezione COVID-19, disponibili attraverso i canali istituzionali (es. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/) al fine di valutare, in collaborazione con il Medico Competente, il rischio associato alla trasferta prevista.

N. C. – Ufficio Stampa Conflavoro PMI Prato

Stress da lavoro, l’OMS riconosce ufficialmente il “burn-out”

Il BURN-OUT è generalmente definito come una sindrome di esaurimento emotivo.

Si tratta di una malattia in costante e graduale aumento tra i lavoratori dei paesi occidentalizzati a tecnologia avanzata, ciò non significa che qualcosa non funziona più nelle persone, bensì che si sono verificati cambiamenti sostanziali e significativi sia nei posti di lavoro sia nel modo in cui si lavora.

LO STRESS da lavoro – il burn out – è stato riconosciuto ufficialmente dall’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS), che l’ha inserito nel suo grande elenco dei disturbi medici. Non di vera e propria malattia si tratta, ma di “problema associato alla professione”. I sintomi: “spossatezza sul luogo di lavoro”, “cinismo, isolamento o in generale sentimenti negativi” ed “efficacia professionale ridotta”. Il risultato è una “sindrome che porta a stress cronico impossibile da curare con successo”. La decisione arriva dopo decenni di studi. L’agenzia speciale dell’Onu per la salute fornisce le direttive ai medici per diagnosticarlo. Il primo ad occuparsi di burn out è stato lo psicologo Herbert Freudenberger nel 1974.

In sintesi,  il burn out si riferisce – secondo la classificazione – specificamente ai fenomeni nel contesto occupazionale e non in altri ambiti della vita. “Questa è la prima volta che il burn out è stato incluso nella classifica”, ed entrerà a far parte del nuovo elenco, Icd-11, che entrerà in vigore nel gennaio 2022.

N. C. – Ufficio Stampa Conflavoro PMI Prato

MULTE DA BRIVIDO PER VIOLAZIONI SULLA SICUREZZA E SULLE NORME SOCIALI

Nel 2019 le sanzioni per mancata applicazione delle norme sulla sicurezza dei lavoratori sono aumentate vertiginosamente.

Conflavoro PMI Prato ricorda che, per l’anno corrente, sono aumentate anche fino al 20% le sanzioni relative alle violazioni delle vigenti normative  in materia di lavoro e legislazione sociale. Inoltre, le maggiorazioni raddoppiano se nei tre anni precedenti il datore di lavoro risulta  destinatario di sanzioni per violazioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Di seguito tutti i nuovi importi.

Lavoro nero, sanzioni aumentate del 20%

In riferimento all’articolo 3 del Dl 12/2002 (convertito con modificazioni nella legge 73/2002) dal 1° gennaio scorso le sanzioni per ciascun lavoratore irregolare fino a 30 giorni di lavoro effettivo aumentano da un minimo di 1.800 euro a un massimo di 10.800 euro. In precedenza, la forbice andava da 1500 a 9.000 euro. Tra i 31 e i 60 giorni, la sanzione è compresa tra 3.600 e 21.600 euro (prima era tra 3.000 e 18.000 euro). Oltre i 60 giorni, invece, la sanzione va da 7.200 euro a 43.200 euro (prima era compresa tra 6.000 e 36.000 euro).

Resta poi valido il principio secondo il quale le sanzioni aumentano di un ulteriore 20% qualora le ispezioni riscontrino la presenza di lavoratori stranieri irregolari o di minori.

Multe più salate anche per la somministrazione illecita di lavoro

Sanzioni aumentate del 20% anche per le violazioni previste dall’articolo 18 del Dlgs 276/2003. Si tratta dell’esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione, multato con 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata lavorativa.

Per quanto concerne l’esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione e selezione di personale, scattano sanzioni differenti a seconda che sia riscontrato o meno il lucro. Nel primo caso la somma è compresa tra i 900 e i 4.500 euro. Nel secondo, invece, può variare tra i 300 e i 1.500 euro.

Orario settimanale e riposo fuori norma, fioccano anche qui le multe

Salgono le sanzioni, da 120 a 900 euro, anche in relazione al sistema previsto dai commi 3 e 4 dell’articolo 18-bis, Dlgs 66/2003 sulla durata massima dell’orario di lavoro settimanale (48 ore complessive, comprensive di eventuali straordinari) e il numero di riposi settimanali (intesi come media in un periodo di 14 giorni). Se poi la violazione riguarda più di 5 lavoratori oppure si è verificata in almeno tre periodi di riferimento, la multa si fa più salata e la forbice risulta compresa tra 480 e 1.800 euro.

Infine, se il numero dei lavoratori fuori norma riguarda più di 10 soggetti oppure l’infrazione si è verificata in almeno cinque episodi, ecco che il verbale può variare tra 1.200 e 6.000 euro. In questo ultimo caso non è nemmeno prevista la possibilità di un pagamento in misura ridotta.

Circa i riposi settimanali, anche qua l’importo della somma varia in base al numero di lavoratori coinvolti. Il mancato riposo giornaliero porta a una sanzione da 60 a 180 euro. In caso di più di 5 lavoratori o tre episodi, da 360 a 1.200 euro. Se i lavoratori sono più di 10 o gli episodi almeno cinque, la multa va da 1.080 a 1.800 euro senza poter beneficiare del pagamento ridotto.