EMERGENZA CoronaVirus Informativa per Datori di Lavoro
L’obiettivo del presente documento, prioritariamente destinato a tutti i datori di lavoro ed a tutti i soggetti aventi ruoli di responsabilità in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con finalità di fornire indicazioni operative, da attuare nel rispetto del principio della precauzione, stabilendo idonee misure di prevenzione con conseguente aumento dei livelli di sicurezza per la salute nei luoghi di lavoro e, contrastare l’epidemia di COVID-19.
- Considerata l’evoluzione dello scenario epidemiologico;
- il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia di COVID-19;
- l’incremento del numero di casi su tutto il territorio Nazionale;
- le responsabilità in materia di gestione del rischio biologico assegnate dalla normativa vigente (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) ai soggetti aziendali incaricati, a qualsiasi titolo, della predisposizione e dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione;
nasce la necessità di fornire indicazioni operative utilizzabili anche a titolo di specifica informativa, per l’adozione negli ambienti di lavoro, di misure appropriate e uniformi, finalizzate al contrasto e al contenimento di casi di COVID-19, nelle more dell’emanazione di eventuali indirizzi nazionali, che necessariamente prevarranno sulle indicazioni del presente documento, nella piena consapevolezza che la tutela della salute pubblica richiede un orientamento unico anche a livello privato e non può essere differenziato tra i diversi ambiti locali e lavorativi.
INDICAZIONI PER: DATORE DI LAVORO, DIRIGENTI E COLLABORATORI
Si riportano alcune indicazioni di natura operativa, eventualmente adattabili in considerazione del contesto specifico e delle esigenze delle singole realtà produttive.
- La diffusione dell’infezione rappresenta una questione di salute pubblica, pertanto la gestione delle misure preventive e protettive deve necessariamente seguire i provvedimenti speciali adottati dalle istituzioni competenti in conformità dell’evoluzione dello scenario epidemiologico. In ragione di tale esigenza di tutela della salute pubblica, il Datore di Lavoro deve collaborare facendo rispettare i provvedimenti delle istituzioni competenti al fine di favorire il contenimento epidemiologico. In tal senso, anche la semplice diffusione interna delle informazioni. costituisce uno strumento utile al contrasto dell’epidemia.
- Al fine di limitare i contatti tra le persone, riducendo le
occasioni di aggregazione, si riportano alcune misure ritenute appropriate, da
adottare qualora possibile anche dal punto di vista organizzativo ed economico
(sono altresì possibili soluzioni alternative di pari efficacia):
- favorire la modalità del lavoro a distanza (cosiddetto “lavoro agile” o “smart working”);
- evitare incontri collettivi in situazioni di affollamento in ambienti chiusi (es. congressi, convegni), privilegiando soluzioni di comunicazione a distanza;
- privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto, o in alternativa dare disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione tra i presenti);
- regolamentare l’accesso agli spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori), programmando il numero di accessi contemporanei o dando disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione tra i presenti).
- Inoltre, si ritiene necessario che il Datore di Lavoro, in
collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico
Competente, disponga misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento
e corretta prassi igienica, sia a tutela dei lavoratori, sia degli utenti
esterni (anche occasionali), quali:
- evitare contatti stretti con soggetti che presentano sintomi respiratori senza adottare opportune precauzioni;
- sensibilizzare al rispetto delle corrette indicazioni per l’igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie, mettendo altresì a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
- disporre di una adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate da lavoratori e utenti esterni.
- Per la pulizia di ambienti non sanitari (es. postazioni di lavoro, uffici, mezzi di trasporto) dove abbiano soggiornato casi di COVID-19, applicare le misure di seguito riportate:
a causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati, devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio (candeggina) 0.1% dopo pulizia. Per le superfici che potrebbero danneggiarsi con l’uso dell’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale provvisto di DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto; quelli riutilizzabili vanno invece sanificati.
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
- Si riportano di seguito alcuni scenari plausibili, corredati dalle indicazioni operative ritenute appropriate per una loro corretta gestione:
§ Lavoratore, anche asintomatico, che non rispettando il divieto di allontanamento da uno dei Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio si presenta al lavoro:
non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere a casa, dandone contestuale informazione alle autorità competenti.
§ Lavoratore con sintomatologia respiratoria, anche lieve, o lavoratore asintomatico che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di COVID-19 che si presenta al lavoro:
non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere a casa (evitando l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici) e di contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale, anche ai fini della certificazione dello stato di malattia; finché il soggetto permane all’interno dell’azienda, si deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori).
§ Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l’attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria):
gli addetti al primo soccorso aziendale, ad integrazione di quanto già stabilito nei piani di emergenza aziendali, dovranno indossare e far indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi, una mascherina chirurgica, far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti e contattare il 118.
§ Lavoratore in procinto di recarsi all’estero in trasferta lavorativa:
disporre che il Servizio di Prevenzione e Protezione acquisisca le informazioni più aggiornate sulle aree di diffusione dell’infezione COVID-19, disponibili attraverso i canali istituzionali (es. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/) al fine di valutare, in collaborazione con il Medico Competente, il rischio associato alla trasferta prevista.
N. C. – Ufficio Stampa Conflavoro PMI Prato