La sospensione dell’attività imprenditoriale è un provvedimento sanzionatorio, previsto dall’art. 14 del D.LGS 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza sul lavoro) che, consiste nella immediata chiusura dell’azienda e può essere deciso dall’Ispettorato del lavoro a seguito di gravi violazioni di una azienda in materia di:
- sicurezza sul lavoro;
- utilizzo di personale non in regola con le vigenti normative.
Il datore di lavoro può ottenere la revoca del provvedimento regolarizzando i lavoratori o sanando le violazioni in tema di salute e sicurezza?
Se gli ispettori rilevano, la presenza di lavoratori non regolarmente assunti, una comunicazione di assunzione immediata o comunque durante il periodo dell’Ispezione (che può protrarsi fino a 90 gg ) non è sufficiente a sanare la posizione, quindi, resta adottabile il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, cioè la chiusura dell’azienda . Questo in quanto una effettiva regolarizzazione prevede non solo la comunicazione di assunzione, ma anche la consegna della lettera al lavoratore, l’attività di formazione in particolare in materia di sicurezza , ed eventualmente la visita di idoneità alla mansione .
Da chi può essere adottato l’annullamento del provvedimento di sospensione (revoca)?
Il potere di annullamento in autotutela del provvedimento di sospensione, anche se elevato da personale ispettivo INPS e INAIL, è esercitato dal Dirigente dell’Ispettorato territorialmente competente.
È possibile sospendere alcune categorie di soggetti quali ONLUS, STUDI PROFESSIONALI (non organizzati in forma societaria), ASD, Associazioni culturali senza scopo di lucro?
No, l’art. 14 dispone la sospensione dell’attività imprenditoriale, intesa come attività economica organizzata, esercitata in modo professionale al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi, caratteristiche che in tali fattispecie non appaiono riscontrabili, salvo che nel corso dell’ispezione non vengano accertati in fatto detti elementi.
Il provvedimento di sospensione deve avere decorrenza
immediata?
La disciplina di sospensione attività imprenditoriale prevede nelle
ipotesi di lavoro irregolare la sospensione di norma, è posticipata
:
- alle ore dodici del giorno successivo;
- al termine delle attività che non possono essere interrotte. In quest’ultimo caso occorre valutare se l’interruzione immediata di determinate attività non determini situazioni di maggior pericolo, ferma restando l’impossibilità di adibire il personale “in nero” al lavoro.
È possibile la regolarizzazione del lavoratore a mezzo contratto di apprendistato?
Il contratto di apprendistato è un contratto subordinato a tempo indeterminato e, come tale, può essere utilizzato ai fini della regolarizzazione dei lavoratori. Resta ferma, come chiarito con circ. n. 5/2013 del Ministero del lavoro, la valutazione sulle modalità per recuperare il debito formativo dell’apprendista accumulato durante il periodo “in nero”. Inoltre si evidenzia che, ai fini della regolarizzazione con contratto di apprendistato, occorre la redazione di un piano formativo con indicazione di tutti gli elementi previsti dalla legge e dal contratto collettivo di riferimento.
Ufficio Stampa – CONFLAVORO PMI Prato