Nell’ambito del Decreto contenente il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il Legislatore ha introdotto una Riforma delle attuali procedure concorsuali finalizzata alla preventiva emersione della crisi. L’obiettivo è “risanare l’impresa”. In tale contesto assumono rilevanza le nuove *procedure di allerta. Contestualmente sono state apportate una serie di modifiche al Codice Civile tra le quali si evidenzia:
– l’obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell’impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa;
– l’incremento della responsabilizzazione degli amministratori;
– l’ampliamento delle ipotesi in cui nelle srl è obbligatoria la nomina dell’organo di controllo / revisore;
– la previsione di nuovi compiti (controlli) a carico dei predetti soggetti (sindaci / revisori).
*Procedure di allerta:
anticipare l’emersione della crisi intesa come strumento di sostegno, diretto in prima battuta ad una rapida analisi delle cause del malessere economico e finanziario dell’impresa, e destinato a risolversi all’occorrenza in un vero e proprio servizio di composizione assistita della crisi, funzionale ai negoziati per il raggiungimento dell’accordo con i creditori o, eventualmente, anche solo con alcuni di essi (ad esempio quelli meno conflittuali, o più strategici). La procedura di allerta ha carattere stragiudiziale.
In forza del nuovo scenario sono state apportate alcune modifiche anche al Codice civile, dirette a prevedere:
· l’obbligo per l’impresa / società di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell’impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi;
· l’incremento della responsabilizzazione degli amministratori;
· l’ampliamento delle ipotesi in cui nelle srl è obbligatoria la nomina dell’organo di controllo / revisore.
Le novità in esame sono, in generale, applicabili dal 15.8.2020 (18 mesi dalla pubblicazione del Decreto sulla G.U.). Tuttavia, alcune disposizioni sono già entrate in vigore dal 16.3.2019.
Conflavoro PMI Prato, sensibile alla suddetta tematica, ha istituito all’interno della propria organizzazione lo (SPORTELLO ANTI CRISI). In sintesi, propone alle Imprese associate un monitoraggio volto a soddisfare quanto richiede la legge:
· l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte;
· l’imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato, come previsto dall’art. 2086, C.c., per rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere idonee iniziative.
Più specificatamente, per effetto di quanto stabilito dal nuovo comma 2 del citato art. 2086, introdotto dall’art. 375, D.Lgs. n. 14/2019, l’imprenditore, che opera in forma societaria o collettiva, deve:
– istituire un assetto organizzativo / amministrativo / contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale;
– attivarsi “senza indugio” per adottare / attuare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale.
N. C. Ufficio Stampa
Conflavoro PMI Prato