Il 1 gennaio 2019 entrerà in vigore in Germania la nuova legge sugli imballaggi VerpackG che andrà a sostituire l’attuale ordinanza sugli imballaggi (VerpackV) apportando cambiamenti significativi orientati al conseguimento di una sempre maggiore trasparenza, controllo e responsabilità da parte del produttore nei confronti dell’imballaggio commercializzato.

La legge si rivolge a tutti coloro che per primi immettono sul mercato tedesco merci imballate destinate all’uso e consumo da parte del consumatore finale privato o alla loro commercializzazione. Di norma, è il produttore ad essere considerato come colui che per primo immette sul mercato il prodotto imballato; tuttavia, qualora il produttore avesse sede all’estero, anche l’importatore potrà essere considerato al pari del produttore e, di conseguenza, e previo accordo col produttore stesso, sarà tenuto alla registrazione dei prodotti all’Organo centrale del registro degli imballaggi.

Conflavoro PMI Prato, al fine di agevolare le aziende negli adempimenti connessi alla nuova normativa, ha attivato un apposito sportello in grado di fornire consulenza alle imprese esportatrici e farsi carico delle pratiche burocratiche necessarie agli adempimenti di legge.

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F.A.Q.

Qual’è la legge o il decreto di riferimento per lo smaltimento degli imballaggi in Germania?

La normativa di riferimento è il “decreto sulla diminuzione ed il riciclaggio dei rifiuti da imballaggio”, in tedesco Verordnung über die Vermeidung und Verwertung von Verpackungsabfällen – Verpackungsverordnung del 21 Agosto 1998, modificata con la quinta riforma del 2 aprile 2008, in vigore dal 1 gennaio 2009.


Qual’è lo scopo del decreto?

Lo scopo di tale decreto è di favorire la diminuzione degli imballaggi, la riduzione di sostanze pericolose e la gestione della raccolta differenziata per il recupero ed il riciclaggio dei materiali.

Il decreto prevede che i produttori e i distributori di merce confezionata destinata al consumatore finale e alle categorie assimilabili al consumatore finale (imprese artigiane, locali gastronomici, alberghi, mense, enti amministrativi, caserme, ospedali, istituti scolastici etc.) rispettino l’obbligo di garantire la raccolta differenziata tramite l’iscrizione ad un sistema duale. Ai sensi del decreto sugli imballaggi, il consumatore finale è colui che non rivende più la merce nella forma in cui essa è stata consegnata. Il suddetto obbligo è in vigore dal 1 gennaio 2009 e coinvolge anche i produttori non residenti nel territorio tedesco.


Su chi ricade l’obbligo di associarsi ad un sistema duale?

L’obbligo di associarsi ad un sistema duale ricade sui produttori e distributori che immettono un prodotto confezionato sul mercato tedesco. La consegna può avvenire: free delivered/ franco arrivo (esportatore, venditore) oppure ex work/ franco partenza (importatore, compratore). L’area di pertinenza viene definita in base a chi ha la responsabilità giuridica per il prodotto al momento del passaggio del confine. In base alla quinta novella in vigore dal 1 gennaio 2009, il recupero degli imballaggi di vendita (denominati anche imballaggi “primari”) deve essere assicurato tramite un sistema duale.


Che cosa si intende per “sistema duale”?

Si chiama “sistema duale” perché complementare al sistema di raccolta dei rifiuti ordinari. I “sistemi duali” sono società private che operano sul territorio nazionale e che garantiscono un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio. Conflavoro PMI Reggio Emilia supporta le aziende nella scelta del giusto fornitore a seconda delle esigenze riscontrate.


Perché bisogna aderire ad un sistema duale?

È obbligatorio adempiere agli obblighi di legge; in caso di mancato adempimento vengono applicate sanzioni fino a 50.000 Euro per articolo.


Quali sono le procedure per la registrazione presso un sistema duale?

La registrazione ad un sistema duale prevede la stipula di un contratto. Il contratto viene stipulato sulla base di una stima di quantitativi che il produttore o il distributore prevede di esportare in un anno, e sulla base dei quantitativi viene applicato un costo per il singolo materiale. Conflavoro PMI Reggio Emilia si occuperà di tutti i passaggi per l’azienda italiana che esporta e necessita di stipulare il contratto.


Avvenuta la stipula del contratto, quali obblighi si presentano per l’azienda italiana nei confronti del sistema duale?

  • In base a quanto previsto dal contratto, l’azienda deve comunicare al sistema duale i quantitativi di ogni singolo materiale esportato (il resoconto può avvenire mensilmente, trimestralmente, oppure ogni sei mesi)
  • L’azienda deve comunicare annualmente al sistema duale i quantitativi di ogni singolo materiale esportato nell’anno precedente. Il resoconto annuale deve essere timbrato e firmato.
  • Come da contratto, l’azienda deve comunicare al sistema duale eventuali variazioni dell’andamento delle proprie esportazioni, qualora queste divergessero eccessivamente dalla stima iniziale presentata.
  • L’azienda deve provvedere regolarmente al pagamento delle fatture emesse dalla società duale, in base alle dichiarazioni inviate.

Il simbolo/logo del “Punto Verde” della Duales System Deutschland – DSD – è ancora obbligatorio?

Attualmente il simbolo Punto Verde “Der Grüne Punkt” sulle confezioni non è più obbligatorio in Germania. Molte aziende hanno optato per continuare ad apporre il simbolo “Punto Verde” sulle confezioni per gli altri paesi europei (tale simbolo rimane ancora obbligatorio per Portogallo, Spagna, Francia e Turchia) indicando una “D/ – D sbarrata” che sta ad indicare che il simbolo non è valido per la Germania.

Dal momento in cui i rifiuti da imballaggio vengono raccolti tramite un unico sistema di raccolta differenziata coordinato dai 9 sistemi duali tramite i bidoni gialli (in tedesco “Gelbe Tonne”), il logo del “Punto Verde” sulle confezioni non ha più la sua funzione nell’indicare che l’imballaggio verrà smaltito tramite il sistema del Duales System Deutschland – DSD.


È possibile iscriversi ad un sistema duale diverso da quello del Duales System Deutschland mantenendo il logo “Punto Verde” sulle confezioni?

Si, è possibile. Il logo “Punto Verde” è un marchio registrato del sistema duale DSD, e qualora si voglia mantenere il logo sulle confezioni, è obbligatorio formalizzare l’utilizzo del marchio tramite la stipula di un contratto per la licenza d’uso. Il prezzo è basato ovviamente sul volume delle esportazioni.


Come viene calcolato il costo da pagare da parte di un sistema duale?

Il contratto con il sistema duale viene stipulato sulla base dei materiali degli imballaggi dei prodotti, e ad ogni materiale viene applicato un prezzo differente. L’azienda comunica il quantitativo dei materiali in base ai dati di esportazione dell’anno precedente. Il costo per lo smaltimento per i singoli materiali varia rispetto alle quantità.


Che tipi di contratti si possono stipulare?

In base ai quantitativi è possibile stipulare o un contratto online, oppure un contratto individuale. Conflavoro PMI Reggio Emilia ti aiuterà nella scelta della soluzione migliore.


Se si esporta in Germania, esiste una soglia minima dal quale si è esonerati nel stipulare un contratto con il sistema Duale?

No, non esiste una soglia minima dal quale si è esonerati perché tutti gli imballi vanno smaltiti ed ogni singolo prodotto dovrà partecipare al sistema di smaltimento duale tedesco.


Entro quali termini bisogna presentare le dichiarazioni? Si possono presentare delle conseguenze in caso di ritardi o di errori nelle dichiarazioni?

I produttori o i distributori in base alla tipologia di contratto e al volume di esportazione saranno obbligati a presentare le proprie dichiarazioni ogni mese, ogni tre mesi oppure una volta all’anno.

Il resoconto annuale è un obbligo al quale sono tenuti tutti i produttori o distributori iscritti ad un sistema duale (pur presentando la dichiarazione mensilmente o trimestralmente).

In caso di ritardo o di non presentazione della dichiarazione dei quantitativi, il sistema duale avrà la facoltà di applicare delle sanzioni.

Tutte le dichiarazioni devono corrispondere ai quantitativi esportati. Eventuali errori devono essere comunicati tempestivamente al sistema duale, per eventualmente correggerli.


È possibile cambiare da un momento all’altro sistema duale?

No, non è possibile, in quanto la disdetta del contratto non è immediata. È obbligatorio rispettare i termini di disdetta, che variano da sistema duale a sistema duale.


Che cos’è la dichiarazione di completezza?

Quanto previsto dalla VerpackV i produttori e distributori che immettono e che superano le quantità sotto indicate nel mercato tedesco, hanno l’obbligo di depositare la dichiarazione di completezza (in tedesco VE: “Vollständigskeitserklärung”) presso la Camera di Commercio (IHK) di Monaco entro e non oltre il 1 maggio.

L’obbligo di depositare la dichiarazione di completezza si presenta nel momento in cui l’azienda super anche solamente uno dei seguenti quantitativi:

  • Vetro: 80 tonnellate
  • Carta: 50 tonnellate
  • Alluminio: 30 tonnellate
  • Latta: 30 tonnellate
  • Plastica: 30 tonnellate
  • Materiali compositi: 30 tonnellate

La dichiarazione di completezza consiste in una verifica dei contratti stipulati con i sistemi duali, dei quantitativi di imballaggi di vendita esportati nel territorio tedesco.

Queste verifiche devono essere svolte e certificate da un revisore contabile, o un commercialista, o un consulente fiscale esterno alla ditta.

Verrà generato successivamente un modulo riassuntivo relativo ai dati verificati, sul quale il revisore dovrà apporre la propria firma elettronica; questo documento generato dovrà poi essere caricato e depositato sul portale della IHK.

È diritto delle autorità tedesche di verificare le corrispondenze tra i dati comunicati dalle aziende sul portale con quello dichiarato dal sistema duale.


Se è il mio distributore ad adempiere a tale obbligo, la nostra azienda deve comunque iscriversi al sistema duale?

No, non occorre gestire lo smaltimento degli imballaggi per gli importatori tedeschi che si sono accollati direttamente obbligo. E’ necessario peró farsi rilasciare una dichiarazione scritta (con indicazione del sistema duale di riferimento, numero di contratto) in modo da poter dimostrare l’iscrizione in caso di controlli da parte delle autorità tedesche.

Conflavoro PMI Reggio Emilia consiglia vivamente alle aziende italiane di iscriversi direttamente al sistema duale per avere maggior controllo sui propri prodotti e soprattutto per risparmiare sui costi dello smaltimento.


Come comportarsi per il recupero degli imballaggi da trasporto?

Anche per il recupero degli imballaggi da trasporto l’azienda può dichiararli al sistema duale Landbell.


Come ci si comporta con i  prodotti “Private Label”?

L’azienda che produce merce con il marchio del cliente può assumersi direttamente il costo per lo smaltimento degli imballaggi attraverso l’iscrizione al sistema duale.


Perché un’azienda italiana è tenuta a pagare il sistema duale se paga già il CONAI in Italia?

Gli imballaggi che vengono esportati in Germania non fanno più parte delle competenze del CONAI perché questi rifiuti sono gestiti all’estero e non più in Italia.